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Si informa la spettabile clientela che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016, ha, tra l’altro, modificato il comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, stabilendo l’innalzamento a 3.000 euro del limite a partire dal quale sussiste il divieto di trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
Si evidenzia che la nuova soglia dei 3.000 euro ha esclusivo effetto sul trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore.
Pertanto:
Trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi |
Il limite è elevato a 3.000 euro.
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Emissione assegni bancari e circolari |
Resta immutata la soglia di 1.000 euro per la quale gli assegni bancari devono riportare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del cognome/nome o della ragione sociale del beneficiario. |
Libretti di risparmio
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Resta immutato il saldo massimo di 999,99 euro.
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Si invita, pertanto, la clientela a tenere conto di tali disposizioni per evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. |